Green Pass, istruzioni per l’uso

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Green Pass, istruzioni per l’uso
Pubblicato il decreto legge 127 per l’uso delle certificazioni sul posto di lavoro
Federagenti - Green pass, istruzioni per l'uso per gli agenti di commercio
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Se ne parla tanto, se ne annunciano gli utilizzi più svariati, ma in realtà in giro c’è molta confusione ed incertezza. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Innanzitutto cos’è il Green Pass? Il Green Pass è una vera e propria Certificazione disponibile in formato digitale e stampabile. Viene generata dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, e contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Innanzitutto è opportuno chiarire che il Green Pass non certifica necessariamente il completamento del ciclo vaccinale. La Certificazione verde COVID-19 infatti può attestare che il soggetto:

• è stato vaccinato contro il COVID-19;
• è guarito da COVID-19;
• ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico.

Quello che varia è la validità del Green Pass che è ora di 12 mesi (rispetto ai 9 mesi iniziali) per coloro che sono vaccinati e per i guariti a cui è stata iniettata una sola dose e di sole 48 ore per chi invece ha eseguito un test molecolare/antigenico/salivare. Veniamo ora all’obbligo di Green Pass nel mondo lavorativo. Il Consiglio dei Ministri tenutosi il 16 settembre ha approvato il testo del nuovo decreto legge (il d.l. 127/21) che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre. Il decreto recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro prevede che a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 sarà obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. L’obbligo del Green Pass ovviamente non sussiste per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica; per tali soggetti, allo stato, non pare sussistere un obbligo di sottoporsi ai tamponi (che sono invece la misura alternativa per ottenere un Green Pass temporaneo valido 48 ore) che comunque per tale categoria di cittadini sarebbero assolutamente gratuiti. Pertanto anche i lavoratori del settore privato per accedere al luogo di lavoro, dal 15 ottobre sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il Certificato Verde. Deputati al controllo sono i datori di lavoro che devono altresì assicurare il rispetto di tutte le altre prescrizioni ed individuare nell’ambito dell’organizzazione aziendale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. A tal fine entro il 15 ottobre ogni datore di lavoro deve definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli dovrebbero essere effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro (anche con modalità a campione).

Nel caso in cui il dipendente tenti di accedere al luogo di lavoro senza essere in possesso del Green Pass lo stesso sarà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore acceda violando l’obbligo di Green Pass (perché per es. i controlli sono a campione) lo stesso è passibile di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.

Dovrebbe essere prevista, per le aziende con meno di 15 dipendenti, una particolare regolamentazione volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. Il decreto prevede la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione e l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato il 6 agosto scorso dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute (15 euro).

Il decreto prevede l’obbligo di Green Pass anche per tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa all’interno di un ufficio privato. Ciò vuol dire quindi che anche gli agenti (come i fornitori) dovranno esserne in possesso in quanto potrebbe essergli richiesto per accedere presso i locali dell’azienda preponente o presso la clientela. Nel caso in cui un agente abbia un proprio ufficio e dipendenti e/o subagenti lo stesso sarà soggetto a tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro e pertanto dovrà stabilire entro il 15 ottobre delle modalità operative per procedere alle verifiche del Green Pass. Ovviamente gravissime e tutte di natura penale sono le conseguenze per chi presenta una certificazione covid non veritiera. Se chi presenta la certificazione, l’ha anche materialmente falsificata commette il reato di falsità materiale commessa dal privato prevista dall’articolo 482 del codice penale e punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (vds art. 477 c.p.), ridotta fino a un terzo. Più lieve, ma ugualmente gravosa la posizione di colui che usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione. In questo caso il reato è quello punito dall’articolo 489 del c.p. (uso di atto falso) e la pena è ridotta di un ulteriore terzo rispetto a quella prevista per il reato di cui all’articolo 482 c.p..

Il Governo nel comunicato stampa emesso successivamente all’approvazione del decreto legge ha fortemente sostenuto l’indispensabilità dell’introduzione dell’obbligo del Green Pass come tassello fondamentale della strategia di contenimento al Covid messa in campo negli ultimi mesi. La Federagenti concorda sull’importanza di una strategia che finalmente faccia uscire il paese dall’emergenza sanitaria e consenta a tutti di lavorare in sicurezza, senza il rischio di ricadute e chiusure. Auspica naturalmente che sia realmente assicurata a tutti la possibilità di accedere ai tamponi a prezzi calmierati. L’importante è tornare a crescere nel più breve tempo possibile, perché una altra stagione senza lavoro sarebbe una vera e propria sciagura.