I passi da fare in caso di disdetta del contratto di agenzia

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I passi da fare in caso di disdetta del contratto di agenzia
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Domanda: Sono plurimandatario e, poiché ho ricevuto una proposta molto interessante come dipendente, vorrei chiudere tutti i rapporti in essere. Per 2 di essi non ho un contratto scritto e le provvigioni mi vengono liquidate come procacciatore senza contribuzione Enasarco. Gli altri due rapporti sono regolati da contratto, il primo sottoscritto nel 2014 richiama gli AEC ed il secondo sottoscritto nel 2021 richiama, in relazione al preavviso, la disciplina del codice civile. Quali sono i passi da fare ed a cosa ho diritto?

Risposta: In relazione ai rapporti non formalizzati non vi è alcun obbligo di comunicazione. Ovviamente per correttezza, e visto che, comunque, dovrà dare un preavviso alle altre aziende con cui ha in corso un regolare contratto, le consigliamo di effettuare una comunicazione con cui rappresenta l’intenzione di cessare la collaborazione occasionale (magari indicando un periodo o una data. Es. “a decorrere dal…” o “dopo un mese dalla presente comunicazione”). Per il contratto sottoscritto nel 2014 che richiama gli Accordi Economici Collettivi il preavviso da dare dovrà essere pari a 3 mesi e durante tale periodo il rapporto proseguirà con gli stessi diritti e doveri esistenti in vigenza di contratto. In questo caso comunque l’Azienda, ricevuta la disdetta ha facoltà, entro 30 giorni, di esonerarla in tutto o in parte dal periodo di preavviso senza che alcuna indennità di mancato preavviso sia dovuta da ciascuna delle parti. Per il contratto che non richiama gli AEC, invece il riferimento è dato dall’art. 1750 del c.c. che prevede che la parte recedente rispetti un preavviso di 1 mese per il primo anno di rapporto, 2 per il secondo e così via sino ad un massimo di 6, quindi occorre solo far riferimento alla data di stipula: se è ancora all’interno del 3° anno (es. contratto sottoscritto a giugno 2021) i mesi di preavviso da dare saranno 3, se il contratto è già entrato nel quarto anno i mesi da dare saranno 4. Il codice civile, a differenza degli AEC, non contempla la facoltà per la parte che riceve comunicazione di disdetta di rinunciare al preavviso, ma è ovviamente salva la possibilità per le parti di trovare un accordo sul punto (perché immaginiamo che sia sua volontà riuscire a liberarsi il prima possibile). Poiché è lei che procede a disdettare i rapporti, in relazione al contratto che richiama gli AEC avrà diritto unicamente al F che le sarà versato dalla Fondazione Enasarco ad eccezione di quello che sta maturando relativamente all’anno in corso che le sarà riversato direttamente dall’azienda. In relazione al secondo mandato occorre verificare se il contratto richiami solo il codice civile anche in relazione al regime indennitario, perché se così fosse, in tale ipotesi non le spetterebbe nemmeno il Firr. Per completezza le ricordiamo che laddove uno dei 2 contratti preveda un patto di non concorrenza post contrattuale questo andrebbe valutato attentamente perché in alcuni casi la limitazione che prevede (che vale sempre limitatamente alla stessa zona e clientela del contratto di agenzia originario) si estende però alla prestazione anche laddove resa sotto forma di lavoro subordinato, come prestazione di servizi, come rivenditore ecc…