I requisiti per diventare consulente finanziario

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Negli ultimi anni, nell’ambito dei mercati finanziari, si è sviluppata in maniera esponenziale la figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. Tale sviluppo è parallelo a quello di altre forme di investimento effettuate per il tramite di piattaforme on-line (ad esempio Plus500; eToro; Moneyfarm), ma risulta comunque evidente che affidare i propri risparmi ad entità “astratte” non potrà mai risultare rassicurante come interfacciarsi fisicamente con un soggetto che, conoscendo il proprio cliente, potrà consigliare il miglior investimento in strumenti finanziari in base alla situazione economica e agli obiettivi finanziari di quest’ultimo. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede svolge la sua attività come dipendente, agente o mandatario di una banca o altro intermediario finanziario (SIM, SGR, banche) ed è strutturalmente indipendente rispetto agli investimenti consigliati ai clienti.

La figura è disciplinata dall’articolo 31 del D. lgs n. 58/1998 ed inoltre dal Regolamento dell’albo O.C.F. Come si evince dal dettato del comma 4 dell’articolo 31, è stato istituito l’albo unico dei consulenti finanziari (O.C.F.) per la cui iscrizione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l’attività: è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 1998, n. 472, nonché non versare in una delle situazioni previste dall’articolo 2 del predetto Decreto o in una situazione che comporti l’incompatibilità con l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 157 del Regolamento Intermediari.
Requisiti professionali: è necessario aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché aver superato la prova valutativa indetta dall’Organismo.

Una volta effettuata l’iscrizione all’albo, al consulente finanziario potrà applicarsi la disciplina relativa al contratto di agenzia con alcuni correttivi dovuti alla peculiarità del rapporto:
1. Come si evince dal disposto dell’articolo 31 del D. lgs. N. 58/1998, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve essere una persona fisica, non potrà quindi assumere forma societaria;

2. Sempre l’articolo 31 dispone inoltre che il consulente può esercitare l’attività in qualità di dipendente, agente o mandatario;

3. L’attività può essere svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto, ma questo vincolo è limitato ad attività connesse a “strumenti finanziari, servizi finanziari e prodotti finanziari”, questo significa che il consulente può assumere altri incarichi da altri operatori per promuovere prodotti di natura diversa (ad es. di natura creditizia, di pagamento o assicurativi). L’attività di consulente finanziario non è quindi incompatibile con l’attività di agente in attività finanziaria. Tuttavia, questa affermazione deve tenere conto del vincolo di mono mandato di cui all’articolo 31, per cui si dovrà analizzare quanto stabilito in sede contrattuale. Quindi se fosse previsto uno specifico divieto in capo al consulente di assumere altri mandati, anche se non in concorrenza, quest’ultimo si esporrà alla legittima reazione del preponente.

Il regolamento dell’albo, all’articolo 106, prevede inoltre una serie di incompatibilità per il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede:

a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del Codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;

c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede;

d) con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

d-bis) con l’esercizio dell’attività di consulente finanziario autonomo di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico; e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Inutile dire che quest’insieme stringente di requisiti per l’accesso alla professione è richiesto dalla normativa proprio per tutelare e garantire al meglio gli utenti in un settore così delicato come quello della gestione e raccolta del risparmio.