Il contratto a tempo determinato

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Il contratto a tempo determinato
Federagenti - contratto di agenzia a tempo indeterminato
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Domanda: A fine febbraio 2019 ho sottoscritto un contratto di agenzia a tempo determinato con scadenza al 28 febbraio 2021. Il 10 dicembre ho ricevuto dall’azienda una pec contenente la comunicazione di disdetta del contratto con cessazione al 31 dicembre e riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso per i due mesi non lavorati. È corretto?

 Risposta: No, perchè a differenza del mandato di agenzia a tempo indeterminato, risolvibile dalle parti mediante preavviso o mediante la corresponsione di un’indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti all’agente, nel mandato a tempo determinato la risoluzione avviene di diritto alla sua naturale scadenza. Ciò chiaramente non vuol dire che il contratto a tempo determinato non possa cessare anticipatamente rispetto al suo termine naturale ma, in questo caso, la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato può avvenire solo:

  1. per mutuo consenso
  2. per giusta causa, ovvero per un inadempimento di una delle parti che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Qualora non sussista nessuna delle due ragioni sopra delineate, la parte che recede anticipatamente si rende inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali ed è, quindi, conseguentemente tenuta a risarcire il danno subito dall’altra parte.

Laddove l’inadempimento sia ascrivibile alla ditta mandante – ai fini della determinazione del danno – si prendono in considerazione le provvigioni percepite dall’agente in precedenza e le si commisurano al periodo di naturale scadenza del contratto. In realtà, quindi, il criterio di determinazione del danno risulta sostanzialmente identico al calcolo dell’indennità di mancato preavviso, ma occorre precisare che tale criterio, mentre nel caso dell’indennità di mancato preavviso è applicato rigidamente (senza ciò che entrino in gioco altri elementi), nel caso della determinazione del danno deve essere necessariamente contemperato dal principio di equità (attività promozionale precedentemente svolta dall’agente di commercio che avrebbe consentito in prospettiva un aumento provvigionale, situazione particolarmente favorevole di mercato non ripetibile, spese sostenute per la produzione del reddito) che consente al Giudice competente di determinare – in concreto – la quantificazione del risarcimento spettante anche in misura superiore (o ricorrendo circostanze opposte, inferiore) rispetto all’indennità di mancato preavviso.