Il passaggio da ditta individuale a società ai fini previdenziali

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Il passaggio da ditta individuale a società ai fini previdenziali
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DOMANDA: Buongiorno, insieme ad un collega abbiamo deciso di aprire una società di agenzia e interrompere quindi le rispettive ditte individuali. Immaginiamo ci siano delle conseguenze in termini di contribuzione Enasarco. Ci potete fornire maggiori delucidazioni in merito?

 RISPOSTA: Certo che ci sono delle conseguenze! Anzi siamo felici che Lei stia chiedendo prima di agire perché purtroppo capita spesso che i Vs. consulenti non facciano questo tipo di valutazione con delle conseguenze negative.

Innanzitutto, va chiarito se intendete aprire una società di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice) oppure di capitale (società a responsabilità limitata).

Se optate per la società di persone, nelle società in nome collettivo i contributi che ogni mandante verserà, nei limiti del massimale, verranno divisi tra i soci in proporzione alle quote di capitale sociale.

Se, invece, scegliete di costituire una società in accomandita semplice, i contributi verranno divisi esclusivamente tra i soci accomandatari in quanto soci lavoratori, quindi se lei e il suo collega volete continuare a percepire i contributi dovrete “trovare” almeno un altro socio che dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandante ossia di socio finanziatore (soggetto nei confronti del quale non verrà effettuato alcun versamento previdenziale).

In questo modo nel Vs. fondo previdenza i contributi Enasarco che verserete come soci si andranno ad aggiungere ai contributi versati precedentemente come agenti individuali.

La sommatoria dei contributi ricevuti prima come agenti individuali e poi come soci di una Snc o soci accomandatari di una società in accomandita semplice, rappresenterà la vostra anzianità contributiva complessiva e andrà valutata ai fini del possesso dei requisiti per ottenere la vostra futura pensione Enasarco.

Se invece decidete di costituire una Società a responsabilità limitata (cioè una S.r.l.), purtroppo, non avrete più diritto ad alcuna contribuzione e pertanto, la vostra anzianità contributiva si fermerà nel momento in cui interromperete i versamenti come agenti individuali.

Come S.r.l., infatti, verserete solo un piccolo contributo (a titolo di solidarietà) sulla base della seguente tabella:

 

In particolare il Regolamento delle Attività Istituzionali Enasarco recita che “Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo che è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia; l’incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica”.

Il contributo in questione però finirà in un generico fondo assistenza e non nei vostri fondi previdenza individuali. Ciò detto prima di procedere quindi alla chiusura della vostra attività come agenti individuali (e quindi alla cessazione dei versamenti contributivi individuali) dovete assolutamente procedere ad una verifica dell’anzianità contributiva per capire se avete i 20 anni necessari per poter richiedere la pensione al raggiungimento dell’età anagrafica di 72 anni.

Se non avete i 20 anni, e volete dar vita ad una S.r.l., al fine di non perdere i contributi versati dovete presentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari e lo dovrete fare, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività.

Se avete tra i 20 ed i 25 anni di contribuzione è opportuno che procediate lo stesso alla  presentazione della domanda di cui sopra per valutare se è opportuno versare qualche annualità di contribuzione in modo da raggiungere i 25 anni che vi permetterebbero di andare in pensione a 67 anni di età.

Se al contrario avete già 25 anni allora non dovrete fare null’altro che aspettare il compimento dei 67 anni di età.

Solo per completezza Vi ricordo che, ferme le anzianità contributive indicate di 20 e 25 anni, potrete anche presentare la domanda di pensione di vecchiaia anticipata a 70 e 65 anni di età.