Indennità di mancato preavviso. A chi e quando spetta il pagamento?

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Indennità di mancato preavviso. A chi e quando spetta il pagamento?
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Domanda: Sono agente monomandatario con contratto in essere con una azienda per la regione Toscana. Ho ricevuto una proposta di lavoro (con mandato da plurimandatario) da una azienda operante in un settore completamente differente e che richiede la mia presenza a stretto giro.

Dato che trovo l’offerta molto allettante, vorrei inviare le mie dimissioni immediate rinunciando al pagamento dei mesi di preavviso. In tal caso potrei cominciare a lavorare con la nuova aziende, una volta inviata la lettera di dimissioni immediate o devo per forza far scadere il termine che cito nella lettera?

Risposta: La sua richiesta parte da presupposti erronei che è bene chiarire. Infatti non è la parte che recede che ha diritto al pagamento dell’indennità di preavviso, bensì la parte che riceve la comunicazione di recesso e ciò solo nella misura in cui la parte recedente comunichi una risoluzione immediata non motivata da presunto grave inadempimento della controparte (cioè con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione) o comunque comunichi di voler concedere un temine di preavviso inferiore a quello dovuto in base alla normativa concretamente applicabile.

Purtroppo nella sua richiesta lei non ci dice se il suo contratto di agenzia richiami il codice civile o gli Accordi Economici Collettivi, né ci dice da quanti anni dura il rapporto da cui lei ora vorrebbe recedere. Se il suo contratto richiama gli AEC, il preavviso che un agente monomandatario deve dare all’azienda è pari a 5 mesi, indipendentemente dalla durata del contratto, quindi nel caso di specie se lei deciderà di recedere immediatamente dovrà corrispondere all’azienda un’indennità di mancato preavviso pari a 5 mensilità. Se invece deciderà di indicare un termine, per es. il 30 giugno p.v. vorrà dire che darà all’azienda un preavviso di circa 2 mesi – oggi è il 30 aprile – dovendo poi corrispondere alla vecchia preponente un’indennità di mancato preavviso pari a tre mensilità. Se il contratto è regolato dal codice civile, l’art. 1750 c.c. prevede che la parte recedente debba dare all’altra un preavviso pari a 1 mese per il primo anno di durata del rapporto, 2 mesi per il secondo, tre mesi per il terzo e così via, sino al termine massimo di 6 mesi per i contratti di durata pari o superiore a 6 anni.

Pertanto se il suo rapporto è in essere da meno di due anni, lei potrebbe tranquillamente dare all’azienda il preavviso di legge, senza dover corrispondere alcuna indennità aggiuntiva. Le ricordiamo inoltre che nel caso di dimissioni lei avrà diritto qualora il contratto richiami gli AEC unicamente al FIRR, mentre non avrà diritto né all’indennità suppletiva di clientela, né all’indennità meritocratica (laddove ci fossero i presupposti per quest’ultima), se invece il contratto richiama esclusivamente il codice civile potrebbe non aver diritto nemmeno al FIRR laddove l’azienda non avesse provveduto a depositarlo volontariamente presso la Fondazione Enasarco. Alla luce di quanto sopra la invitiamo a rivolgersi ad un consulente per una più approfondita disamina della questione.