Fin dalla sua comparsa avvenuta con il Decreto Legislativo n. 446 del 1997 l’IRAP ha avuto un percorso di difficile applicazione e spesso la giurisprudenza di legittimità ha dovute dare risposte a dubbi ed incertezze che il legislatore non è mai riuscito a dirimere evitando interventi che gli addetti del settore hanno più volte sollecitato. La Federagenti da anni richiede un intervento normativo correttivo al fine di escludere alcune categorie di soggetti, in primis gli agenti di commercio che operano in forma individuale senza l’ausilio di collaboratori e dipendenti, dall’applicazione del tributo. Sul punto si sono anche succedute svariate interrogazioni parlamentari e, da ultima, quella presentata dall’On. DAVIDE CAVALLOTTO (Lega Nord) nella seduta del 28 maggio 2012, seduta n. 639 che è espressamente mirata ad ottenere un intervento del governo presso l’Agenzia delle Entrate affinché quest’ultima (sempre in mancanza di un intervento legislativo) fornisca indicazioni per definire analiticamente quali siano gli elementi che configurano, ai fini dell’imposizione IRAP, il presupposto della cd. “autonoma organizzazione”
Ecco il contenuto che si riporta pressoché integralmente: “Premesso che ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, il presupposto impositivo dell’IRAP consiste nell’«esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»;
la formulazione generica di tale disposizione normativa ha determinato negli ultimi anni l’insorgenza di diverse controversie tra l’amministrazione finanziaria ed i contribuenti sulla particolare questione della verifica del presupposto impositivo per i contribuenti che svolgono un’attività economica «senza organizzazione», con la conseguente emanazione di numerose pronunce giurisprudenziali;
in merito la Corte costituzionale, nella sentenza 21 maggio 2001, n. 156, ha affermato che «mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo… nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui», con la conseguente inapplicabilità dell’IRAP per mancanza di presupposto;
mentre di fatto, dunque, per gli esercenti un’attività d’impresa, come evidenziato nella citata sentenza, «l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa», per i lavoratori autonomi si pone la necessità di individuare, caso per caso, la presenza o meno di un’autonoma organizzazione al fine di determinare l’assoggettamento ad IRAP;
la Corte di cassazione a Sezioni Unite, nel 2009, con le sentenze nn. 12108, 12109, 12110 e 12111 in merito all’attività svolta dagli agenti di commercio e promotori finanziari, ha sentenziato che anche per tali soggetti, pur svolgendo un’attività che ai fini delle imposte dirette è considerata produttiva di reddito d’impresa, è necessario verificare, analogamente a quanto previsto per i lavoratori autonomi, l’esistenza o meno di un’autonoma organizzazione; inoltre la stessa Corte ha sostenuto che «è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell’IRAP … con la conseguente inapplicabilità dell’imposta»;
il tema, insomma, è particolarmente controverso e, soprattutto per gli agenti di commercio, si presta a innumerevoli interpretazioni, tanto da giustificare, a parere dell’interrogante, un intervento del Governo o dell’Agenzia delle entrate che chiarisca concretamente cosa si debba intendere per organizzazione autonoma -:
se il Governo intenda intervenire, anche attraverso un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, per definire in maniera precisa quali siano gli elementi che configurano, ai fini dell’imposizione IRAP, la cosiddetta «organizzazione autonoma» per la categoria degli agenti di commercio, per i promotori finanziari e per le altre categorie di lavoratori autonomi”.