Il legislatore nella difficile opera di creazione di un quadro normativo volto a regolamentare questo tragico periodo emergenziale della nostra storia ha, dapprima timidamente e poi sempre più apertamente preso a riferimento la classificazione ATECO delle attività commerciali, produttive e professionali al fine di individuare attività consentite ed attività sospese. Ovviamente una tale imponente opera di selezione, per di più effettuata con tempistiche eccezionalmente ridotte come l’emergenza sanitaria richiedeva, ha causato non poche criticità e disallineamenti avendo come conseguenza che alcuni processi produttivi e commerciali consentite non venissero assicurati nel loro pieno svolgimento, in quanto gli attori che entrano in gioco in alcuni momenti di tali processi avevano, in realtà, un codice ateco escluso dalla possibilità di svolgere la propria attività. Senza dilungarci troppo in formalismi e disamine di criticità che ovviamente non possono non nascere nel momento in cui si creano dal nulla nuove procedure per il sistema produttivo e commerciale ci sentiamo di dare agli agenti, che operano in settori le cui attività di filiera sono consentite, le seguenti indicazioni:
la soluzione migliore è quella in cui sia la mandante ad effettuare la comunicazione alla Prefettura del luogo in cui la stessa ha sede indicando in tale comunicazione l’elenco nominativo dei suoi agenti con specifica del territorio di competenza per ciascuno di essi. In tal caso l’agente richiede alla mandante copia della comunicazione (comprensiva dell’eventuale ricevuta di trasmissione e ricevimento se la stessa è stata inviata tramite PEC o raccomandata ar). A questo punto l’agente, può svolgere la propria attività sul territorio portando con sé tale documentazione corredata da copia del mandato di agenzia, sino al provvedimento di sospensione dell’attività comunicata dal Prefetto (ovviamente la comunicazione di sospensione arriverà alla mandante e quindi sarebbe opportuno che l’agente ricevuta l’iniziale documentazione risponda via PEC all’azienda segnalando che procederà a riprendere l’attività, ma che l’azienda si deve impegnare a comunicare tempestivamente eventuali revoche al fine di non esporre l’agente a possibili illeciti).
L’alternativa, laddove l’azienda mandante non provveda è quella in cui sia l’agente stesso a comunicare la ripresa dell’attività alla Prefettura. In questo caso la comunicazione andrà indirizzata alla prefettura in cui ha sede l’agente. Sarebbe preferibile allegare a tale comunicazione copia del mandato da cui si evince l’ambito di operatività dello stesso. Purtroppo siamo a conoscenza di alcuni casi in cui a fronte della comunicazione l’agente ha ricevuto, a stretto giro, la richiesta di integrazione e chiarimenti, ma almeno in un caso, sappiamo che, a fronte delle precisazioni fornite, la prefettura non ha disposto la sospensione.
Per maggiori informazioni e/o assistenza nella predisposizione della comunicazione vi invitiamo a contattare le nostre sedi sul territorio.
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La Comunicazione al Prefetto
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