L’Agente, la mandante e la “razionalizzazione” delle provvigioni

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L’Agente, la mandante e la “razionalizzazione” delle provvigioni
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Domanda: Sono agente monomandatario per una multinazionale che produce apparecchi di precisione per laboratori da oltre 20 anni. L’Azienda, mi ha comunicato che vi è la necessità di procedere ad una totale e profonda trasformazione della rete vendita che comporterà per tutti gli agenti un abbassamento delle aliquote provvigionali ed una “razionalizzazione” – così l’hanno chiamata – della gestione della clientela. L’ipotesi, che per il momento mi è stata prospettata solo a voce, dovrebbe comportare una riduzione complessiva del mio fatturato provvigionale intorno al 12%, ma mi è stata anche prospettata la possibilità che un cliente passi sotto la gestione diretta dell’azienda con riconoscimento di una provvigione ridotta del 50%. Questa modifica comporterebbe una ulteriore diminuzione fra il 4 ed il 6%. In ogni caso non la riduzione non supererà mai il 20%, un collega mi ha detto che non posso fare nulla. E’ corretto?

Risposta: La risposta che le forniamo parte da 2 presupposti: la prima è che il suo contratto di agenzia sia regolamentato dalla contrattazione economica collettiva, la seconda è che l’Accordo economico applicabile sia quello del settore industriale (visto il campo di attività da lei evidenziato). Se tali presupposti sono corretti vuol dire che la situazione da lei descritta è regolata dall’articolo 2 dell’Accordo Economico Collettivo del settore industriale del 30 luglio 2014.

Le riportiamo quindi di seguito un ampio stralcio di tale articolo che regola la problematica da lei evidenziata: “Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere:

  • di lieve entità, intendendo per lieve entità le riduzioni che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il cinque per cento e fino al quindici per cento delle provvigioni di competenza dell’agente o rappresentante nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • di rilevante entità, intendendo per rilevante entità le riduzioni superiori al quindici per cento del valore delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Le variazioni di lieve entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o al rappresentante da darsi senza preavviso. Dette variazioni saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione scritta della ditta mandante da parte dell’agente o del rappresentante. Le variazioni di media e rilevante entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle variazioni di media entità, almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Nel caso di variazioni di rilevante entità il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto, salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora l’agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.”

Ciò che emerge chiaramente dall’articolo sopra citato è che in ogni caso già la prima riduzione, per il momento solo prospettata a voce dalla mandante, sarebbe tale da configurare una variazione di media entità, cioè una variazione superiore al 5, ma inferiore al 15%. Conseguentemente non solo la società è tenuta a darle un preavviso scritto di quattro mesi prima di operare la riduzione, ma lei ha anche la facoltà nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di non accettare tale variazione con la conseguenza che il rapporto si intenderà concluso per volontà della mandante con conseguente diritto, da parte sua, alle indennità di fine rapporto.

Ma che cosa succede nel caso in cui lei decida di accettare tale prima riduzione e poi si veda comunicare qualche mese dopo anche la seconda?

Anche in questo caso l’ipotesi è prevista e disciplinata dall’articolo 2 sopra citato che infatti recita:

“L’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di diciotto mesi antecedenti l’ultima variazione, sarà da considerarsi come unica variazione, per l’applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come unica variazione l’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l’ultima variazione.”

Pertanto se la seconda variazione, al momento solo ipotizzata, le sarà formalmente comunicata entro i successivi 24 mesi lei potrà  decidere di non accettare la modifica in quanto la stessa si sommerà alla precedente facendo diventare la modifica definitivamente apportata una modifica di rilevante entità (12 % + 4 % = 16%) con la conseguenza che il termine di preavviso che l’azienda dovrà rispettare sarà ancora più ampio e cioè pari a quello a cui avrebbe diritto in caso di comunicazione di cessazione del rapporto.