Domanda: A settembre raggiungerò il diritto alla pensione Enasarco, e quindi ho intenzione di chiudere il rapporto con la mia mandante storica con cui ho il contratto in essere dal 1994. Negli anni la società ha cambiato due volte ragione sociale, ma il contratto si è sempre trasferito con riconoscimento della continuità del rapporto.
Purtroppo però né l’attuale proprietà, né io siamo in grado di ricostruire i compensi provvigionali dal 1994 al 2003. Come si può fare per calcolare le quote dell’indennità suppletiva maturata in quegli anni? La questione non è di poco conto perché in termini relativi gli anni dal 1998 al 2003 sono stati probabilmente i miei anni migliori dal punto di vista dei compensi.
Risposta: Se non ha a disposizione i dati dei compensi provvigionali percepiti in relazione ad un periodo così lungo e, per sua stessa ammissione, importante dal punto di vista economico, c’è ovviamente il rischio di sottostimare, anche in maniera rilevante, l’importo dell’indennità suppletiva di clientela. Nel suo caso l’unica possibilità è quella di procedere alla ricostruzione dei guadagni di quegli anni in maniera indiretta sulla base di altre informazioni eventualmente disponibili.
In particolare se lei è ancora in possesso della documentazione della Fondazione Enasarco da cui si evincono sia i dati relativi alla previdenza complementare, sia i dati relativi ai versamenti Firr (fondo risoluzione rapporto) eseguiti dall’azienda preponente potrebbe riuscire a risalire, più o meno precisamente, ai compensi percepiti in quegli anni.
Da una parte i contributi previdenziali si qualificano come il dato più attendibile, stante l’obbligatorietà del loro versamento, secondo la percentuale stabilita dal Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione (soggetta a variazioni nel corso degli anni), ma dall’altra l’esistenza di un limite (il cd. massimale), fa sì che oltre determinati imponibili nulla sia dovuto a titolo di previdenza e quindi sia impossibile tramite tale strumento ricostruire con esattezza i guadagni dell’agente laddove lo stesso, in quegli anni (come è probabilmente il suo caso) abbia guadagnato più della somma prevista a titolo di massimale.
Per quanto riguarda il Firr, invece, il versamento è dovuto in percentuale su tutte le provvigioni (anzi più precisamente su tutte le somme a qualsiasi titolo versate) annualmente corrisposte all’agente senza alcun limite e quindi i versamenti effettuati a titolo di Firr, relativamente ad una determinata annualità, non sono altro che una percentuale del totale delle somme corrisposte dalla preponente all’agente in quel periodo di riferimento.
In base ai dati a sua disposizione, e avendo come presupposto che la preponente abbia, a suo tempo, correttamente adempiuto agli obblighi, lei potrà procedere alla ricostruzione dei compensi percepiti in quegli anni utilizzando i dati dei contributi FIRR o dei contributi previdenziali.
Ovviamente non si tratta di un’operazione semplice e per questo la invito a rivolgersi alla sede Federagenti a lei più vicina.