Disdetta per giusta causa e mancanti versamenti contributivi

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Disdetta per giusta causa e mancanti versamenti contributivi
Federagenti - Disdetta per giusta causa
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I primi di giugno ho consultato il mio estratto conto on line sul sito dell’Enasarco e ho notato che una delle aziende con cui collaboro dal 2016 come procacciatore e dal 2019 come agente non ha versato i contributi relativi al terzo e quarto quadrimestre del 2021. A fine aprile ho fatto presente la cosa al capoarea che mi ha ricontattato qualche giorno dopo rassicurandomi verbalmente. Il 10 giugno, dopo una nuova verifica in cui non risultavano neanche i versamenti del primo trimestre 2022 ho inviato una mail all’azienda richiedendo conferma di quanto comunicatomi dal capoarea, ma la richiesta è rimasta a tutt’oggi senza risposta. Poiché ultimamente ho un po’ di difficoltà con questa azienda pensavo di dare disdetta per giusta causa. Posso farlo ed a quali indennità ho diritto?

Risposta: L’omissione del versamento dei contributi previdenziali all’ente di previdenza da parte della ditta mandante è, ove accertato, motivo più che sufficiente a giustificare un recesso in tronco, ma in questo caso le consigliamo di effettuare ulteriori verifiche prima di procedere a comunicare il recesso.

Le ricordiamo che il termine per il versamento dei contributi relativi al 3° e 4° trimestre 2021 è scaduto rispettivamente il 20 novembre 2021 ed il 20 febbraio 2022, quello relativo al primo quadrimestre 2022 il 20 maggio u.s.; purtroppo non può essere esclusa la possibilità che l’azienda abbia effettuato regolarmente i versamenti (o magari con leggero ritardo), ma che i contributi non risultino ancora accreditati sul suo estratto conto.

Tale certezza per quanto riguarda i contributi del terzo trimestre 2021 può però essere raggiunta proprio in questi giorni in quanto nel quadrimestre successivo all’approvazione del bilancio consuntivo 2021 (cioè appunto entro agosto 2022) la Fondazione a norma di quanto previsto dall’articolo 4 comma 4 del Regolamento delle attività istituzionali – deve mettere “a disposizione di ciascun agente un riepilogo della sua posizione previdenziale aggiornata con i contributi pervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente.” Se in quell’estratto conto che dovrebbe già essere disponibile non risulta il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre 2021 lei può ragionevolmente presumere che l’azienda ne abbia omesso il versamento.

Ciò premesso la invitiamo ad effettuare un nuovo controllo on line nel mese di settembre. Laddove il versamento del terzo trimestre 2021 ancora non risultasse, le consigliamo di inviare alla mandante una pec in cui segnala l’anomalia riscontrata e richiede, assegnando un termine di 7/10 giorni, trasmissione di copia delle quietanze attestante sia il versamento dei contributi del terzo trimestre 2021 sia i successivi. Decorso infruttuosamente il termine, dopo aver effettuato un’ultima consultazione sul sito potrebbe – secondo noi – dare disdetta per giusta causa.

Nel caso in cui il contratto di agenzia disdettato sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi, le saranno dovute le seguenti indennità:

1) Indennità di fine rapporto (FIRR)

La somma viene solitamente accantonata presso la Fondazione dalla ditta mandante ed è liquidata dall’ente previdenziale (entro 90 giorni dalla comunicazione della cessazione in base a quanto previsto dal disciplinare Enasarco) al cessare del rapporto di agenzia.

In base agli Accordi Economici del settore industria l’importo è così calcolato

AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER UNA SOLA DITTA:

4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.

2) Indennità suppletiva di clientela

L’importo su cui calcolare tale indennità è costituito dal totale delle provvigioni più tutte le somme liquidate durante l’anno all’agente a qualsiasi titolo.

L’accordo economico del settore commercio per esempio così determina le modalità di calcolo:

  • 3 per cento sull’ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute;
  • 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno;
  • ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto.

Sostanzialmente simile, ma leggermente meno vantaggioso, il criterio di calcolo adottato dall’AEC Industria in quanto gli incrementi che scattano rispettivamente dal quarto e dal settimo anno si calcolano nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni.

3) Indennità meritocratica

Il valore di tale indennità è rappresentato da una percentuale dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., tanto più elevato, quanto maggiore risulta essere l’incremento del fatturato delle vendite conseguito dall’agente nel corso del rapporto.

Qualora il contratto non faccia riferimento agli AEC oppure ricorrano i requisiti che andremo ad elencare potrebbe essere dovuta l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 c.c. (la c.d. Indennità Europea).

4) Indennità ex art. 1751 c.c.

Tale indennità prevista può essere richiesta dall’agente in sostituzione delle indennità sopra elencate solo in presenza delle seguenti condizioni:

  1. l’agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o deve aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente deve ancora ricevere sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti; ·
  2. il pagamento dell’indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’importo massimo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

5) Indennità di mancato preavviso

Oltre all’indennità di fine rapporto è poi dovuta, nel caso di specie, l’indennità di mancato preavviso. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, stante l’analogia strutturale tra rapporto di agenzia e di lavoro subordinato, risulta applicabile al primo la regolamentazione prevista dall’art. 2119 c.c. relativamente agli istituti del recesso per giusta causa. In tale ipotesi quindi il pregiudizio patrimoniale sofferto dal recendente è rinvenibile nell’evento stesso della cessazione improvvisa ed inattesa del rapporto collaborativo con la preponente e l’indennità è conseguentemente dovuta per presunzione di legge, indipendentemente dalla prova e quantificazione del danno economico sofferto dall’agente.