Maturazione del requisito pensionistico e diritto alle indennità di fine rapporto

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Maturazione del requisito pensionistico e diritto alle indennità di fine rapporto
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Una tra le domande più frequenti è volta a comprendere quando l’agente possa andare in pensione conservando il diritto a percepire le indennità di fine rapporto. È opportuno dire subito che occorre fare molta attenzione alla normativa che regola il contratto. Infatti in base alla dettagliata previsione contenuta nell’art. 10 dell’AEC Industria del 2014 l’agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto se matura:

– il diritto alla pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco;

– il diritto alla pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Inps.

Più restrittivo è invece la disposizione contenuta nell’art. 11 dell’AEC Commercio del 2009 in base alla quale l’agente conserva il diritto alle indennità di fine rapporto solo se matura il diritto alla pensione di vecchiaia INPS o Enasarco. Se poi il contratto è regolato solo dal codice civile, l’art. 1751 c.c. prevede che l’agente conservi il diritto alle indennità qualora il recesso dal contratto sia giustificato da circostanze… quali età… per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell`attività.” In questo caso la giurisprudenza, pacificamente, riconosce la sussistenza di tale requisito laddove l’agente raggiunga l’età richiesta dall’ordinamento per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.

Per evitare contestazioni o sterili polemiche con la mandante noi consigliamo sempre di inviare la lettera di dimissioni successivamente alla maturazione del diritto e non come fanno alcuni precedentemente a tale data facendo affidamento sul fatto che il requisito anagrafico maturerà durante il periodo di preavviso.