Nel passaggio da ditta individuale a S.r.l. è sempre necessaria un’attenta valutazione preventiva

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Nel passaggio da ditta individuale a S.r.l. è sempre necessaria un’attenta valutazione preventiva
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Domanda: A giugno del 2022 sono passato da ditta individuale a S.r.l., di cui è entrato a far parte mio figlio. La circostanza era stata comunicata per tempo alle due aziende con cui ho i contratti in essere ed entrambe non hanno fatto problemi. Da settembre 2022 fatturo con la nuova società. Ora una delle due aziende mi chiede di comunicare formalmente la cessazione del rapporto come agente individuale anche per poter fare la comunicazione all’Enasarco e liquidarmi il FIRR. Se lo faccio perdo però diritto all’indennità di clientela e quindi vorrei evitare. Come posso rispondere? 

 

Risposta: Nonostante questo sia uno degli argomenti che trattiamo più spesso sia sul nostro notiziario sia nel corso dei webinar che periodicamente teniamo per aggiornare ed informare la categoria, ancora una volta dobbiamo tornare sul tema della trasformazione da agente individuale a società e sulle conseguenze negative dal punto di vista economico e previdenziale che spesso tale passaggio comporta.

Quando si passa da ditta individuale a società di capitale (per lo più S.r.l.) su iniziativa dell’agente, lo stesso deve essere ben conscio che la mandante può legittimamente non corrispondere le indennità di clientela e meritocratica sino ad allora maturate limitandosi solo a corrispondere il Firr, (se il contratto richiama gli accordi economici collettivi). Per evitare queste spiacevoli sorprese non solo occorre chiarire preventivamente la questione con la mandante, ma è necessario anche ottenere una attestazione scritta con cui la stessa espressamente riconosca una continuità del rapporto con la neocostituita società nonché l’anzianità maturata nel periodo lavorato come ditta individuale, sia ai fini di tutte le indennità di fine rapporto che dei termini di preavviso. Tale accordo deve essere raggiunto necessariamente prima di iniziare ad operare con la nuova società perché successivamente l’agente si viene a trovare in una posizione alquanto scomoda. Di fatto risulta che lei come agente individuale non svolge ormai da mesi alcuna attività agenziale e quindi è inadempiente agli obblighi contrattuali assunti come persona fisica. A poco vale il fatto che sia la società di agenzia ad operare perché mancando un accordo consensuale da cui desumere la volontà delle parti l’azienda potrà facilmente sostenere che non avrebbe mai accettato di trasferire il contratto alla nuova società se ciò avesse comportato anche l’assunzione degli oneri relativi al precedente rapporto, che invece deve intendersi interrotto unicamente per sua volontà che ha deciso (per sue valutazioni ed interesse) di trasformarsi da ditta individuale a società di capitali.

Lei potrà pure non comunicare il recesso, ma il silenzio protratto nel tempo, oltre a rischiare di minare il clima di fiducia con l’azienda non giocherà a suo favore e renderà sempre più debole qualsiasi sua pretesa in ordine all’indennità.

Insomma poiché la cessazione del rapporto individuale è da imputare ad una volontà e ad un interesse (come da lei stesso ammesso) dell’agente, in base alla normativa civilistica e pattizia, l’azienda sarà pienamente legittimata a non corrispondere né indennità suppletiva né indennità meritocratica.

Non ci stancheremo mai di ribadire la necessità di un’attenta valutazione di tutte le conseguenze che alcune scelte comportano e l’opportunità di rivolgersi ad un consulente sindacale o ad un legale per capire come operare concretamente nei rapporti con l’azienda.