L’art. 37 del D.L.76/2020 Decreto Semplificazioni convertito in via definitiva dalla Camera prevede l’obbligo anche per Agenti e Rappresentanti di commercio, sia individuali che in forma societaria, di comunicare per via telematica al Registro delle imprese la propria PEC (posta elettronica certificata) entro il 1° ottobre 2020. Tale obbligo non vale per l’agente che abbia già una PEC valida, attiva e comunicata al Registro delle imprese. Coloro che non adempiono alla comunicazione al registro delle imprese, oltre al pagamento della sanzione amministrativa (da 30 a 1.548 euro per le imprese in forma individuale; da 206 a 2.064 euro per le imprese in forma societaria) si vedranno assegnare d’ufficio dalla Camera di commercio una pec (in grado però di ricevere solamente la posta certificata) che sarà resa disponibile all’interno del proprio Cassetto digitale.