Partecipazione alle riunioni aziendali

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Partecipazione alle riunioni aziendali
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Domanda: Una delle aziende con cui ho un mandato in corso chiede con frequenza la mia presenza per partecipare a riunioni presso la sua sede o comunque per eventi fuori regione. Mi è stato detto da colleghi che l’azienda non è tenuta a sostenere le spese, ma oltre al fatto dei costi vi è anche l’oggettivo impegno di tempo che in qualche modo mi impedisce, essendo agente plurimandatario, di seguire come vorrei anche le altre aziende che rappresento. Cosa posso fare?

Risposta: Per quanto riguarda la prima questione e cioè le spese che lei deve sostenere per fare fronte a tali incombenti, il codice civile (art. 1748) e gli Accordi Economici Collettivi vigenti stabiliscono che l’agente non ha diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione all’attività, quindi a meno che li suo contratto individuale non preveda (e talvolta succede) un concorso della mandante nelle spese per riunioni aziendali o per la partecipazione ad eventi legati all’attività agenziale, le stesse rimarranno a suo carico.

Ciò detto occorre valutare se gli impegni richiesti per frequenza ed onerosità possano sostanziare una violazione del principio di buona fede a cui le parti sono tenute nella fase di esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). L’azienda è cioè tenuta ad agire, quando richiede la sua presenza, senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole, anche non scritte. Tale assunto si dovrebbe concretizzare nell’obbligo per la mandante di mantenere un comportamento, oggettivamente ispirato a lealtà, correttezza e spirito di collaborazione. A tal proposito le consigliamo di scrivere alla mandante ricordando che il contratto che intercorre tra le parti è un contratto come agente plurimandatario e che sottoscrivendolo l’azienda era conscia ed aveva accettato il fatto che lei potesse (e quindi debba essere messo in grado di) svolgere attività per altre aziende. Alla luce di ciò lei potrebbe quindi richiedere all’azienda di concordare con il maggiore anticipo possibile il calendario degli impegni, individuando anche un criterio temporale massimo che non può essere superato (es. non più di 2/3 riunioni/incontri nel trimestre). Laddove l’azienda decidesse di non accettare tale programmazione esplicitamente o comunque continuando a richiedere un impegno superiore a quello da lei offerto, ben si potrebbe valutare la formulazione di una contestazione per violazione del principio delineato appunto nell’articolo 1375 sopra citato. Ovviamente per tali valutazioni la invitiamo a rivolgersi con tutta la documentazione in suo possesso al consulente Federagenti della sede a lei più vicina.