La caparbietà della Federagenti supportata dalla competenza dei professionisti che collaborano da anni con l’associazione (nel caso specifico il merito va dott. Alessandro Sassu per quanto riguarda la provincia di Sassari) hanno fatto si che un altro agente di commercio dopo la sentenza avversa della commissione tributaria di primo grado di Sassari abbia ottenuto una significativa vittoria in appello presso la commissione tributaria di Cagliari in materia di Irap.
I fatti. Nel 2015 un agente sardo propone ricorso contro il silenzio rifiuto dell’agenzia delle Entrate di Sassari formatosi in seguito alla mancata risposta all’Istanza di rimborso Irap presentata per suo conto dalla Federagenti e relativa ai periodi di imposta 2003, 2004, 2006 e 2007 per l’importo complessivo di euro 3.508,77. La Commissione tributaria di Sassari respinge il ricorso attribuendo particolare valenza alla circostanza che l’agente in qualche rara occasione si fosse avvalso di collaboratori esterni: tale circostanza connotava, secondo i giudici tributari di prime cure, l’esistenza di un’autonoma organizzazione imprenditoriale e pertanto, con sentenza del 26 giugno 2015, depositata in data 3 marzo 2016 respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese.
L’Appello. In data 22 marzo 2016 l’agente patrocinato dal dott Sassu produce appello presso la commissione tributaria regionale di Cagliari, ritenendo la sentenza di primo grado errata per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d. lgs. 446/1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d. lgs. 446/1997. Successivamente con atto del 2 agosto 2022 l’agente presenta atti contenenti memorie illustrative, argomentando ulteriormente circa la soggettività Irap degli agenti di commercio e, in questo caso, l’insusistenza di autonoma organizzazione nell’ambito della sua attività.
La commissione regionale di Cagliari rifacendosi alle numerose sentenze della Cassazione accoglie le prospettazioni formulate dall’agente ricorrente riconoscendo la fondatezza delle stesse, e ciò in quanto lo stesso agente si è dimostrato unico soggetto della propria organizzazione aziendale che non ha mai ecceduto i limiti personali e non è mai stato inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse. In questo specifico caso l’agente per l’esercizio della propria attività ha sì impiegato beni strumentali quali la macchina e due pc, ma questi non si possono considerare eccedenti il minimo indispensabile, inoltre anche se si è avvalso di collaborazioni queste sono state valutate di misura irrilevante a fronte del complesso dell’attività lavorativa svolta individualmente dallo stesso (cass. Civile Sez. VI. 21(12/2020. 29206). Pertanto la Commissione Tributaria per la Sardegna, sezione 3 sulla scorta di tali considerazioni ed in virtù degli orientamenti giurisprudenziali dominanti ha accolto il ricorso presentato dall’agente e ha condannato l’agenzia delle Entrate al rimborso delle somme versate negli anni a titolo di IRAP pari a euro 3.508,77 nonchè alle spese di giudizio.
Si tratta come è bene chiarire dell’ennesima sentenza favorevole alla categoria pronunciata dai giudici tributari sardi di seconda istanza ed alla luce di quello che ormai si può definire un orientamento pacifico della magistratura tributaria invitiamo tutti gli agenti che hanno prodotto negli anni l’istanza di rimborso e che sono ancora nei termini per ricorrere a rivolgersi alle nostre sedi per valutare la possibilità di procedere per il recupero delle somme indebitamente pagate.