– Per sapere – premesso che:
con sentenza n. 12110 del 26 maggio 2009 la Corte di cassazione ha espressamente stabilito: «Pertanto, anche con riferimento all’agente di commercio e al promotore finanziario (omissis) deve essere ribadito il principio che la soggezione ad IRAP delle loro attività è possibile solo nell’ipotesi nelle quali sussista il requisito dell’autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato»;
la conclusione secondo la quale agenti di commercio e promotori finanziari devono pagare l’IRAP solo se sono dotati di autonoma organizzazione, è stata ribadita dalla medesima Corte anche in altre varie sentente (n. 12108, 12109, 12110 e 12111/2009);
in materia l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, che detta ulteriori istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente;
ciononostante vige ancora una certa confusione in merito alla questione dell’assoggettabilità ad IRAP degli agenti di commercio; talune pronunce di commissioni tributarie regionali decretano che se l’agente è monomandatario, svolge la propria attività personalmente senza collaboratori o dipendenti e come bene strumentale ha solo l’automobile ed il telefono sicuramente non ricorre l’autonoma organizzazione e quindi non paga IRAP; viceversa, qualora ci sia l’utilizzo di beni strumentali mobili o immobili (ad esempio uno studio o ufficio) eccedenti lo stretto indispensabile, l’utilizzo di lavoro altrui (anche non dipendente), organizzati in modo da accrescere in modo apprezzabile la capacità di guadagno del lavoratore autonomo, sono soggetti ad IRAP -:
se il Governo non ritenga necessario intervenire in tempi rapidi con iniziative, anche normative, di propria competenza, atte a fissare oggettivamente i requisiti dell’autonoma organizzazione dell’agente ai fini dell’applicabilità dell’IRAP.
(5-03951)