Domanda: Ho aperto una società di agenzia sotto forma di S.a.s. con mio figlio e abbiamo tre mandati attivi. A novembre compirò 67 anni ed andrò in pensione Enasarco). Un collega mi ha detto che avrò diritto solo al FIRR. È vero?
Risposta: Il suo collega ha semplificato un po’ troppo, ma nella realtà è quello che potrebbe accadere. I contratti di agenzia in essere sono, infatti, per sua stessa ammissione, intestati alla società che si configura pertanto come autonomo centro di imputazione ai singoli soci. Se la società decide di recedere non può farlo invocando il raggiungimento dell’età pensionabile da parte di uno dei soci, in quanto il requisito anagrafico è per una società assolutamente ininfluente. La società di agenzia ha diritto alle indennità di
fine rapporto quando è la preponente a decidere di risolvere il rapporto contrattuale oppure in caso di recesso giustificato da circostanze attribuibili alla preponente (inadempimenti). Le indennità potrebbero essere dovute anche in caso di risoluzione consensuale, ma in questo caso il diritto al pagamento deriverebbe da un accordo raggiunto tra le parti. Purtroppo il diritto al recesso per il conseguimento del diritto a pensione è invocabile solo da un agente operante sotto forma individuale. Il nostro consiglio
è quello di cercare un accordo con le aziende preponenti. Una buona soluzione potrebbe essere quella di trasferire consensualmente i contratti attualmente intestati alla società di agenzia in capo a suo figlio magari ottenendo per lui il riconoscimento dell’anzianità pregressa. In tale ipotesi si chiuderà la posizione della società con conseguente liquidazione del Firr accantonato, mentre gli effetti contrattuali continueranno a decorrere senza soluzione di continuità in capo a suo figlio e laddove un domani, un rapporto terminasse per volontà di una preponente suo figlio si vedrebbe liquidare l’indennità suppletiva a far data dall’acquisizione originaria del mandato da parte della Sas.