Sono dovute le provvigioni in caso di insolvenza parziale del cliente?

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Sono dovute le provvigioni in caso di insolvenza parziale del cliente?
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Domanda: La mandante non paga le provvigioni perché l’ordine è rimasto parzialmente impagato dal cliente. La parte rimasta inevasa è pari a circa il 10% – 12% dell’ordine. È corretto l’operato dell’azienda?

Risposta: In assenza di specifiche pattuizioni contrattuali che lo consentano l’operato dell’azienda pare illegittimo. Infatti l’eventuale riferimento al regime previsto d dall’art. 6 co. 6 dell’AEC Industria non può trovare applicazione nel caso di specie. Tale articolo stabilisce che: “In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l’insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l’agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.” Ricorriamo ad un esempio che possa essere utile sulla scorta dell’unico dato a disposizione. Supponiamo un ordine di valore pari a 1000, un incasso effettivo dell’azienda pari a 880 con relativa perdita pari all’ipotesi massima prospettata nel quesito (12%). Poiché l’insolvenza del compratore è inferiore al 15% del venduto, l’agente avrà diritto all’intera provvigione sulla quota soluta. Quindi avrà diritto alla percentuale provvisionale contrattualmente stabilita su 880.