Domanda: In caso di dimissioni da parte dell’agente per pensionamento, spetta comunque l’indennità di fine rapporto?
Risposta: Se il contratto richiama gli AEC, ormai tutti allineati sul punto dal 2017, l’agente che matura il diritto a pensione e comunica il recesso, conserva il diritto alle indennità di fine rapporto sia se matura il diritto alla pensione di vecchiaia sia se matura quello alla pensione anticipata (sia essa INPS o Enasarco). Se il contratto richiama solo il codice civile. L’art. 1751 prevede che in caso di recesso l’agente conserva il diritto all’indennità solo quando “il recesso sia giustificato […] da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività”. Per pacifica giurisprudenza il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia concretizza il presupposto dell’età previsto appunto dall’articolo in questione. È altrettanto evidente che le indennità spettano, indipendentemente dalla norma regolatrice del contratto (AEC o Codice Civile) nel caso di riconoscimento del diritto a pensione di invalidità conseguente al riconoscimento di uno stato di invalidità permanente e totale.