Slitta la Comunicazione riguardante i beni concessi in godimento ai soci o ai familiari.

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Slitta la Comunicazione riguardante i beni concessi in godimento ai soci o ai familiari.
Dal 2 aprile al 15 ottobre
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Prorogata la scadenza dal 02 aprile, al 15 ottobre 2012, per l’invio della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e ai familiari, che riguarda chi esercita attività d’impresa, sia in forma individuale sia collettiva.

La norma introdotta dalla manovra di Ferragosto, con il decreto legge 138/2011, convertita poi in legge 148/2011, prevede l’obbligo di inviare la comunicazione allo scopo di definire tutti quei beni che, seppur di proprietà della società, sono concessi in godimento a soci e familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato. La differenza tra questi due valori concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare, come reddito diverso e i costi di tali beni non sono ammessi in detrazione in sede di determinazione del reddito d’impresa.

Devono essere comunicati i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). L’obbligo della comunicazione si estende:

  • ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente;
  • ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi i familiari;
  • ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi sempre i familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
  • ai finanziamenti o alle capitalizzazioni in corso.

I beni concessi in godimento sono stati suddivisi in sei categorie: autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili e altri, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i beni di valore non superiore ai 3.000 euro.

L’invio dei dati anagrafici, dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni di proprietà dell’impresa, con le informazioni dettagliate dei beni, può essere assolto sia dal titolare della società, sia dai soci o dai familiari.

Nella comunicazione devono essere indicati:

– per le persone fisiche, il codice fiscale, i dati anagrafici e lo stato estero di residenza;

– per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il codice fiscale, la denominazione e il comune del

domicilio fiscale o lo stato estero di residenza.

– la tipologia di utilizzazione del bene, specificando se l’utilizzo è esclusivo o meno;

– la tipologia, l’identificativo dell’eventuale contratto e la relativa data di stipula;

– la categoria del bene, la durata della concessione (data d’inizio e fine), il corrispettivo e il relativo valore di mercato;

– l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

L’intervento normativo, ha la finalità di riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento di beni, che, di fatto, sono utilizzati dai soci o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità, recuperando base imponibile non dichiarata.

Arduo identificare quanti e quali beni inserire nella comunicazione, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate non sono stati molti e le interpretazioni hanno dato luogo a numerosi dibattiti, che se non chiariti daranno luogo a contenziosi.

Per le società o le imprese individuali che concedono beni in uso a soci o a familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, si generano due effetti:

–          per la società, i costi concernenti, i beni concessi in uso non sono ammessi in deduzione (comma 36-quaterdecies, articolo 2);

–          per il socio o familiare, la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo è imponibile quale reddito diverso ai sensi della nuova lettera h-ter) dell’articolo 67, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il socio o familiare, è l’articolo 67 del Tuir a stabilire che i redditi ivi indicati, rilevano soltanto se conseguiti al di fuori dell’esercizio d’imprese, arti o professioni ovvero non in qualità di lavoratore dipendente. Ne consegue che se il socio o il familiare riveste anche la qualifica di lavoratore, la penalizzazione non scatta dovendo lasciare spazio alle regole di tassazione dei fringe benefit già previste nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente.

In tal senso si è espressa, in via ufficiosa, la stessa Agenzia delle Entrate a  proposito della concessione in uso dell’autovettura all’amministratore/socio che sia anche dipendente della società, che resta assoggettata alla specifica disciplina sui fringe benefit di cui all’articolo 51 del Tuir.
L’indeducibilità dei costi prevista dal comma 36-quaterdecies si deve quindi ritenersi applicabile solo in mancanza, nell’ambito dei redditi d’impresa, di disposizioni che, a prescindere da ogni altra circostanza, limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento.

È il caso, ad esempio, della concessione in uso dei veicoli a deducibilità limitata di cui all’articolo 164 del Tuir, per il quale dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina prevista. Interpretazione che sembra avvalorata anche dalle Entrate, laddove sull’analoga questione nei confronti dell’utilizzatore, ha precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione solo nel caso in cui il Tuir «non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi che si riferiscono ai beni concessi in godimento in capo al concedente».

I quesiti irrisolti, sono tanti e complessi, sia per quanto riguarda il contenuto della comunicazione, sia dal punto di vista sostanziale e sanzionatoria, che speriamo, saranno colmati da circolari esplicative, prima della prossima scadenza.