Sono dovute le provvigioni in caso di insolvenza parziale del cliente?
Domanda: La mandante non paga le provvigioni perché l’ordine è rimasto parzialmente impagato dal cliente. La parte rimasta inevasa è pari a circa il 10% – 12% dell’ordine. È corretto l’operato dell’azienda?
Risposta: In assenza di specifiche pattuizioni contrattuali che lo consentano l’operato dell’azienda pare illegittimo. Infatti l’eventuale riferimento al regime previsto d dall’art. 6 co. 6 dell’AEC Industria non può trovare applicazione nel caso di specie. Tale articolo stabilisce che: “In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza. Continua »




